Art. 35 
 
Abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 settembre  1994,
  n. 52 (Delega alle province delle funzioni  regionali  di  rilascio
  delle autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7  della  legge
  regionale  8  luglio  1987,  n.  24  nonche'  di  approvazione  dei
  regolamenti edilizi) 
 
  1. L'articolo 1 della  legge  regionale  n.  52/1994  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato.