Art. 35 Abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonche' di approvazione dei regolamenti edilizi) 1. L'articolo 1 della legge regionale n. 52/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.