Art. 36 
 
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 6 agosto  2001,  n.  24
  (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) 
 
  1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n.  24/2001
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'   sostituito   dal
seguente: 
    «2-bis. Le disposizioni della presente legge  operano  in  deroga
alla disciplina prevista dagli strumenti e piani urbanistici comunali
vigenti o operanti in salvaguardia e  dai  regolamenti  edilizi  fino
alla previsione nel nuovo  Piano  urbanistico  comunale  (PUC)  della
disciplina  degli  interventi  di   recupero   nel   rispetto   della
definizione di sottotetto di cui al comma 2,  nonche'  dei  parametri
stabiliti  nell'articolo  2  o,  nel  caso  di  PUC  e  di  strumenti
urbanistici generali vigenti, fino all'approvazione della  disciplina
di  tali  interventi  in  attuazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 7.».