Art. 36 Modifica all'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) 1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi fino alla previsione nel nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) della disciplina degli interventi di recupero nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonche' dei parametri stabiliti nell'articolo 2 o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino all'approvazione della disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7.».