Art. 37 
 
    Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 24/2001 
 
  1. L'articolo 7  della  legge  regionale  n. 24/2001  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «Articolo 7  (Disciplina  urbanistica  per  il  recupero  a  fini
abitativi dei sottotetti e dei locali di  cui  all'articolo  5  negli
edifici esistenti al 29 novembre 2014) 
  1. Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata  in
vigore  della  legge  regionale  12  novembre  2014,  n.  30  recante
modifiche alla presente legge e alla legge regionale 6  giugno  2008,
n.  16  (Disciplina  dell'attivita'  edilizia)),  e'  consentito   il
recupero a  fini  abitativi  dei  sottotetti  e  dei  locali  di  cui
all'articolo 5 previa deliberazione del Consiglio comunale recante la
pertinente disciplina urbanistica nel rispetto della  definizione  di
sottotetto di cui all'articolo 1, comma  2,  dei  parametri  previsti
all'articolo 2, commi 2 e 6, delle condizioni stabilite  all'articolo
5, nonche' delle seguenti ulteriori condizioni, limiti e modalita': 
    a)  gli  interventi   devono   assicurare   il   rispetto   delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali  degli  edifici  e
delle relative coperture; 
    b) gli interventi che comportano la  creazione  di  nuove  unita'
immobiliari in numero superiore al doppio di quello esistente  devono
assicurare la realizzazione delle necessarie opere di  urbanizzazione
primaria e secondaria da  regolare  in  apposito  atto  convenzionale
contenente gli  impegni  del  soggetto  attuatore,  le  modalita',  i
termini  e  le  garanzie  per  la  realizzazione   delle   opere   di
urbanizzazione; 
    c) gli interventi che comportano modificazioni delle  altezze  di
colmo e di gronda dei sottotetti non possono riguardare immobili: 
      1) vincolati come beni culturali ai sensi della  parte  seconda
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni; 
      2) ricadenti nei centri storici, salva la facolta'  dei  comuni
di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in  cui,  in
ragione  delle  relative   caratteristiche   architettoniche   e   di
localizzazione, e' ammissibile il  recupero  dei  sottotetti  a  fini
abitativi; 
      3) ricadenti in aree  soggette  a  regime  di  inedificabilita'
assoluta  in  forza  di  normative  o  di  atti   di   pianificazione
territoriale oppure ricadenti in aree  a  pericolosita'  idraulica  o
idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di
interventi di ampliamento volumetrico o superficiario; 
      4) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalita'
diverse da quelle turistico-ricettive; 
      5) ricadenti, in base alle indicazioni dell'assetto insediativo
del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi «aree urbane
con  valori  di  immagine»  (IU),  «nuclei  isolati»  ed  «aree   non
insediate» in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE); 
    d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), gli interventi
che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di  gronda  dei
sottotetti sono ammessi entro i seguenti limiti dimensionali: 
      1) l'ampliamento non puo' superare il 20 per cento  del  volume
geometrico dell'edificio esistente; 
      2) l'altezza massima consentita per l'innalzamento della  linea
di gronda e di colmo della copertura  non  puo'  superare  un  metro,
fatta  salva  la  maggiore  altezza  prevista   dal   vigente   piano
urbanistico comunale. 
  2. I comuni  con  la  deliberazione  di  cui  al  comma  1  possono
stabilire: 
    a) le tipologie costruttive ammesse per l'apertura a  filo  delle
falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi,  al  fine
del  rispetto  del  rapporto  aeroilluminante  non  inferiore  a   un
sedicesimo (1/16); 
    b) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da
soddisfare rispetto  ai  requisiti  minimi  stabiliti  nella  vigente
normativa statale e regionale in materia. 
  3. La deliberazione comunale di cui al comma 1  e'  depositata  per
trenta giorni consecutivi a libera visione  del  pubblico  presso  la
segreteria comunale ed  inserita  nel  sito  informatico  del  Comune
previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino  Ufficiale
della  Regione  Liguria  (BURL);   entro   tale   termine   qualunque
interessato puo' presentare osservazioni. Decorso tale  termine,  ove
siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse  e  approva
in  via  definitiva  la  disciplina  di  cui  ai  commi  1  e  2  con
deliberazione del Consiglio  comunale  da  assumersi  nei  successivi
sessanta  giorni  a  pena  di  decadenza.  Ove  non  siano  pervenute
osservazioni  il  Comune  ne  da'  attestazione   e   la   disciplina
urbanistica adottata con la deliberazione comunale e'  da  intendersi
approvata. La deliberazione comunale con la  quale  e'  approvata  la
disciplina  urbanistica  e'  pubblicata  nel   sito   informatico   e
depositata nella segreteria comunale a libera  e  permanente  visione
del pubblico e trasmessa alla Regione, alla Provincia o  alla  Citta'
metropolitana. 
  4. Ove la disciplina urbanistica per il recupero a  fini  abitativi
dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 preveda  incrementi
del carico urbanistico rispetto a quello stabilito dagli strumenti  e
piani urbanistici comunali vigenti od operanti  in  salvaguardia,  la
deliberazione comunale deve  essere  corredata  della  documentazione
tecnica prescritta dalla  legge  regionale  10  agosto  2012,  n.  32
(Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e
modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998,  n.  38  (Disciplina
della valutazione di impatto ambientale)) e successive  modificazioni
e integrazioni e dalle relative indicazioni applicative. In  caso  di
obbligo di verifica  di  assoggettabilita'  a  VAS  della  disciplina
urbanistica contenuta  nella  delibera,  la  disciplina  deve  essere
sottoposta a tale procedura prima della pubblicazione di cui al primo
periodo del comma 3.».