Art. 40 
 
      Modifica all'articolo 47 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «,  determinato,
con riferimento alla data di ultimazione dei  lavori,  a  cura  della
Agenzia del territorio e comunque in  misura  non  inferiore  a  euro
1.033,00.» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale aumento di  valore
e' determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla  data
di ultimazione dei  lavori,  in  applicazione  dei  criteri  indicati
nell'articolo  33,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Per
gli edifici o le unita' immobiliari adibiti ad uso diverso da  quello
di abitazione l'aumento del  valore  venale  e'  determinato  a  cura
dell'Agenzia delle entrate  -  Sezione  territorio.  L'importo  della
sanzione non puo' comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.».