Art. 40 Modifica all'articolo 47 della legge regionale n. 16/2008 1. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, a cura della Agenzia del territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale aumento di valore e' determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in applicazione dei criteri indicati nell'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli edifici o le unita' immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l'aumento del valore venale e' determinato a cura dell'Agenzia delle entrate - Sezione territorio. L'importo della sanzione non puo' comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.».