Art. 42 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 10/2012 1. Nella rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «, 9», e' soppressa. 2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria, e' ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal Comune ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni e integrazioni tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori.».