Art. 42 
 
     Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 10/2012 
 
  1. Nella rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n.  10/2012
e successive modificazioni e  integrazioni,  la  parola:  «,  9»,  e'
soppressa. 
  2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n.  10/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione  di
cui agli articoli 7 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria,
e' ammessa in tutte le  zone  urbanistiche  del  territorio  comunale
fatto salvo il rispetto della  disciplina  prevista  nel  regolamento
approvato dal Comune ai sensi dell'articolo 8, comma 6,  della  legge
22  febbraio  2001,  n.  36  (Legge  quadro  sulla  protezione  dalle
esposizioni a  campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici)  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  tenuto  conto  anche  dei
programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori.».