Art. 43 Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 10/2012 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «d) rispetto delle distanze minime dalle costruzioni esistenti stabilite dalla strumentazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia e, per le nuove costruzioni da realizzare, dell'altezza massima di sei metri rispetto all'altezza degli edifici esistenti nell'insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione di eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'attivita' stessa;».