Art. 43 
 
      Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 10/2012 
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale
n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «d) rispetto delle distanze minime  dalle  costruzioni  esistenti
stabilite dalla strumentazione urbanistica comunale o  dalla  vigente
legislazione in materia e, per le nuove  costruzioni  da  realizzare,
dell'altezza massima di sei metri rispetto all'altezza degli  edifici
esistenti nell'insediamento produttivo  oggetto  di  intervento,  con
esclusione  di  eventuali  impianti  tecnologici  necessari  per   il
funzionamento dell'attivita' stessa;».