Art. 44 Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente: «b-bis) istituisce presso la competente struttura del Dipartimento regionale competente in materia di tutela del paesaggio l'Osservatorio regionale del Paesaggio ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni con la finalita' di monitorare e rappresentare le trasformazioni del paesaggio, promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione, animazione in coerenza con l'articolo 6.c della Convenzione Europea del Paesaggio.». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «oppure in base ai vigenti Piani Urbanistici Comunali (PUC)», sono soppresse. 3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «f) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni e la sostituzione edilizia delle costruzioni esistenti;». 4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».