Art. 44 
 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno  2014,  n.  13  (Testo  unico
  della normativa regionale in materia di paesaggio) 
 
  1. Dopo la lettera b) del  comma  1  dell'articolo  3  della  legge
regionale n. 13/2014 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'
aggiunta la seguente: 
    «b-bis)   istituisce   presso   la   competente   struttura   del
Dipartimento regionale competente in materia di tutela del  paesaggio
l'Osservatorio regionale del Paesaggio ai  sensi  dell'articolo  133,
comma  1,   del   decreto   legislativo n.   42/2004   e   successive
modificazioni  e  integrazioni  con  la  finalita'  di  monitorare  e
rappresentare le trasformazioni del paesaggio, promuovere  azioni  di
sensibilizzazione, formazione, animazione in coerenza con  l'articolo
6.c della Convenzione Europea del Paesaggio.». 
  2. Alla  lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  6  della  legge
regionale n. 13/2014 e successive modificazioni  e  integrazioni,  le
parole: «oppure in base ai vigenti Piani Urbanistici Comunali (PUC)»,
sono soppresse. 
  3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge  regionale
n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «f) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime
aventi  ad  oggetto  la  realizzazione  di  nuove  costruzioni  e  la
sostituzione edilizia delle costruzioni esistenti;». 
  4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale  n.  13/2014  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ogni  due  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».