Art. 46 Disposizioni transitorie 1. L'iter delle varianti urbanistiche relative alla disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni del previgente articolo 7 della legge regionale n. 24/2001. 2. Le modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2012 apportate dall'articolo 41 della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso attivati sulla base di istanze presentate allo SUAP prima della data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 18 novembre 2016 TOTI (Omissis).