Art. 46 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. L'iter delle varianti urbanistiche relative alla  disciplina  di
recupero a fini abitativi dei sottotetti adottate prima  dell'entrata
in vigore della presente legge si concludono secondo le  disposizioni
del previgente articolo 7 della legge regionale n. 24/2001. 
  2. Le modifiche all'articolo 10 della legge  regionale  n.  10/2012
apportate dall'articolo 41 della presente legge non si  applicano  ai
procedimenti in corso attivati sulla base di istanze presentate  allo
SUAP prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 18 novembre 2016 
 
                                TOTI 
 
(Omissis).