Art. 7 
 
     Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 
 
  1. La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n.  36/1997  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: «(Quadro strategico)». 
  2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il quadro strategico del PTR definisce  gli  indirizzi  e  le
azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del Piano, per l'intero
territorio  ligure  e  per   ciascuno   degli   ambiti   territoriali
individuati, in coerenza con i principi di cui all'articolo 2  e  con
il rapporto ambientale  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  lettera
c-bis).». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni: 
    a) il  primo  alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  quadro
strategico contiene in particolare:»; 
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) l'indicazione degli ambiti territoriali  caratterizzati  da
situazioni di abbandono delle attivita'  agrarie,  degrado  urbano  e
carenze   funzionali   dell'assetto   insediativo,   incompatibilita'
ambientale  e  funzionale  del  sistema   produttivo,   insufficienza
dell'armatura infrastrutturale;»; 
    c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) le indicazioni sulla suscettivita' d'uso del territorio  in
funzione delle criticita' emerse dal quadro descrittivo;». 
  5. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3,  lettere  c),
d) ed e), il quadro strategico puo' individuare ambiti  di  interesse
regionale nei quali gli interventi ivi individuati sono  soggetti  ad
approvazione  da  parte   della   Regione   mediante   la   procedura
dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57 o  dell'accordo
di programma di cui all'articolo 58.». 
  6. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
    «l'integrazione  e  lo  sviluppo   di   alcuni   elementi   della
disciplina» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  specificazione  di
alcuni dei contenuti». 
  7. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
    «strutturale» e' sostituita dalla  seguente:  «strategico»  e  la
parola: «, normativo» e' soppressa. 
  8. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
    «strutturali» e' sostituita dalla seguente: «strategici».