Art. 7 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 1. La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «(Quadro strategico)». 2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Il quadro strategico del PTR definisce gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del Piano, per l'intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e con il rapporto ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c-bis).». 3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 4. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni: a) il primo alinea e' sostituito dal seguente: «Il quadro strategico contiene in particolare:»; b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'indicazione degli ambiti territoriali caratterizzati da situazioni di abbandono delle attivita' agrarie, degrado urbano e carenze funzionali dell'assetto insediativo, incompatibilita' ambientale e funzionale del sistema produttivo, insufficienza dell'armatura infrastrutturale;»; c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le indicazioni sulla suscettivita' d'uso del territorio in funzione delle criticita' emerse dal quadro descrittivo;». 5. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), il quadro strategico puo' individuare ambiti di interesse regionale nei quali gli interventi ivi individuati sono soggetti ad approvazione da parte della Regione mediante la procedura dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57 o dell'accordo di programma di cui all'articolo 58.». 6. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «la specificazione di alcuni dei contenuti». 7. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «strutturale» e' sostituita dalla seguente: «strategico» e la parola: «, normativo» e' soppressa. 8. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «strutturali» e' sostituita dalla seguente: «strategici».