Art. 9 
 
     Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 36/1997 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Per la formazione del PTR la Giunta regionale: 
      a) previa informativa alla competente  Commissione  consiliare,
approva un documento preliminare del progetto di  Piano,  comprensivo
anche del rapporto preliminare di cui alla legge regionale n. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni; 
      b) convoca le conferenze di pianificazione di cui  all'articolo
6, anche al fine dell'effettuazione della  fase  di  consultazione  a
norma della legge regionale n. 32/2012 e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
      c) pubblica il documento preliminare approvato  tramite  avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione  Liguria  (BURL)  e  nel  sito
informatico della Regione, in vista dell'acquisizione di  proposte  o
contributi  da  parte  di  soggetti  pubblici  e   privati   per   la
predisposizione del progetto di PTR.». 
  2. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «trenta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».