Art. 9 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 36/1997 1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Per la formazione del PTR la Giunta regionale: a) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni; b) convoca le conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche al fine dell'effettuazione della fase di consultazione a norma della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni; c) pubblica il documento preliminare approvato tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell'acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR.». 2. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».