Art. 10 Patrimonio e fonti di finanziamento 1. Alfa dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprieta' o di concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita e' destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata anche al diritto allo studio universitario. 2. Le fonti di finanziamento di Alfa sono: a) finanziamento ordinario annuale della Regione; b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario; c) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario; d) proventi derivanti da prestazione di servizi; e) proventi della gestione patrimoniale; f) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali; g) donazioni, eredita' e legati; h) trasferimento di fondi statali; i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati ad Alfa; j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge; k) ogni altro introito derivante dalle attivita' poste in essere.