Art. 10 
 
                 Patrimonio e fonti di finanziamento 
 
  1. Alfa dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprieta'  o
di concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati  previa
autorizzazione della Giunta regionale nel  rispetto  della  normativa
regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita e'  destinato
prioritariamente  a  interventi  di  edilizia  finalizzata  anche  al
diritto allo studio universitario. 
  2. Le fonti di finanziamento di Alfa sono: 
  a) finanziamento ordinario annuale della Regione; 
  b) gettito di tasse regionali  vincolate  al  diritto  allo  studio
universitario; 
  c) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia  per  il
diritto allo studio universitario; 
  d) proventi derivanti da prestazione di servizi; 
  e) proventi della gestione patrimoniale; 
  f)  contributi  di  soggetti   pubblici   e   privati   per   scopi
istituzionali; 
  g) donazioni, eredita' e legati; 
  h) trasferimento di fondi statali; 
  i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici
affidati ad Alfa; 
  j)  accensione  di  mutui,  previa  autorizzazione   della   Giunta
regionale e nei limiti previsti dalla legge; 
  k) ogni altro introito derivante dalle attivita' poste in essere.