Art. 12 
 
                        Bilancio di esercizio 
 
  1. Il bilancio di esercizio rappresenta  annualmente  il  risultato
economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. 
  2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi del codice  civile  e
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e
successive modificazioni e integrazioni, e' predisposto entro  il  30
aprile dell'esercizio successivo a quello  cui  si  riferisce  ed  e'
inviato  dal  direttore   generale   alla   Giunta   regionale,   per
l'approvazione, entro dieci giorni dall'adozione. 
  3. Il bilancio di esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale,
dal  conto  economico,  dal  rendiconto  finanziario  e  dalla   nota
integrativa. 
  4. La struttura del  bilancio  d'esercizio  deve  conformarsi  agli
schemi previsti dal codice civile. 
  5. La Giunta regionale puo' annullare il bilancio d'esercizio entro
quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si
intende approvato. La  Giunta  regionale  puo',  comunque,  formulare
specifiche raccomandazioni. 
  6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti  una  sola
volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o  elementi
integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena  di  decadenza,
entro trenta giorni dalla richiesta.