Art. 12 Bilancio di esercizio 1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. 2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, e' predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed e' inviato dal direttore generale alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'adozione. 3. Il bilancio di esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile. 5. La Giunta regionale puo' annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche raccomandazioni. 6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.