Art. 13 
 
                     Atti soggetti al controllo 
 
  1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 11  e  12,  la  Giunta
regionale verifica la conformita' alla normativa statale e  regionale
vigente, alla programmazione regionale, nonche' ai propri indirizzi e
direttive dei seguenti atti di Alfa: 
  a) dotazione organica; 
  b) approvazione dei contratti collettivi decentrati; 
  c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi. 
  2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal  direttore  generale
di Alfa alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.
Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta  regionale
puo' fare osservazioni, chiedere chiarimenti  o  annullare  gli  atti
stessi; trascorso tale termine, gli atti  si  intendono  conformi  e,
pertanto, acquistano efficacia. 
  3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 e' sospeso
una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti ad Alfa,  da
parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi  integrativi  di
giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. 
  4. La Giunta regionale puo' annullare, anche  d'ufficio,  gli  atti
amministrativi illegittimi di Alfa, anche non soggetti a controllo ai
sensi della presente legge.