Art. 13 Atti soggetti al controllo 1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale verifica la conformita' alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonche' ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti di Alfa: a) dotazione organica; b) approvazione dei contratti collettivi decentrati; c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal direttore generale di Alfa alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale puo' fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine, gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia. 3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 e' sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti ad Alfa, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. 4. La Giunta regionale puo' annullare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi illegittimi di Alfa, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.