Art. 14 Vigilanza della Giunta regionale 1. La Giunta regionale puo', previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'approvazione degli atti di cui all'art. 13, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un commissario ad acta. 2. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, risolve il contratto di lavoro del direttore generale e del direttore d'Area prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o, per il direttore generale, alla nomina di un commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi. 3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di Alfa, puo' disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.