Art. 14 
 
                  Vigilanza della Giunta regionale 
 
  1. La Giunta regionale puo', previa diffida ad adempiere  entro  un
termine prestabilito, in caso di inerzia nell'approvazione degli atti
di cui all'art.  13,  comma  1,  o  in  caso  di  inosservanza  delle
direttive  regionali  o  delle  disposizioni  della  presente  legge,
procedere alla nomina di un commissario ad acta. 
  2.  La  Giunta  regionale,  previa  formale  diffida  e   acquisite
eventuali  controdeduzioni,  risolve  il  contratto  di  lavoro   del
direttore generale e del direttore d'Area prima  della  scadenza  per
giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, nel caso  di
valutazione  negativa  della  prestazione  da  parte   della   Giunta
regionale e negli altri casi previsti espressamente  da  disposizioni
normative,  provvedendo  alla  sostituzione  o,  per   il   direttore
generale, alla nomina di un commissario straordinario per un periodo,
di norma, non superiore a sei mesi. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni  di  vigilanza  e  controllo,  la
Regione ha accesso agli atti  di  Alfa,  puo'  disporre  ispezioni  e
formulare specifiche richieste ai suoi organi.