Art. 21 Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa).».