Art. 21 
 
        Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 
 
  1. Il comma 3 dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  30/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e  2  la  Regione  si  avvale
dell'Agenzia   regionale   per   il   lavoro,   la    formazione    e
l'accreditamento (Alfa).».