Art. 29 Norme transitorie 1. Gli organi di Arsel in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica alla data della nomina degli organi di Alfa. 2. Alla data di cui all'art. 1, comma 3, il direttore generale di Arsel provvede alla ricognizione complessiva delle attivita', delle passivita', dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dell'ente. 3. Il direttore generale di Arsel comunica alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2 e, in particolare: a) entro il 28 febbraio 2017 trasmette l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura, le attivita' e le passivita' derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti, i rapporti giuridici in corso e gli altri dati di cui al comma 2; b) entro il 28 febbraio 2017 trasmette il bilancio di esercizio approvato relativo all'anno 2016; c) entro il 31 gennaio 2017 trasmette il budget economico triennale relativo ad Alfa, da validarsi ai sensi del comma 5. 4. La Giunta regionale avvia le procedure di nomina del direttore generale, del direttore dell'Area diritto allo studio e del revisore dei conti di Alfa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore generale di Alfa, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta regionale, valida, sulla base delle disposizioni vigenti, il budget economico triennale dell'ente adottato ai sensi della del comma 3, lettera c). 6. Il personale dipendente da Arsel alla data di cui all'art. 1, comma 3, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonche' con contratto a tempo determinato fino alla scadenza prevista, e' trasferito ad Alfa e conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata all'atto del trasferimento. 7. Alfa puo' adottare procedure per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, di cui al comma 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente. 8. In funzione della riorganizzazione di cui al comma 9 e per favorire il ricambio generazionale, Alfa puo' attivare le procedure per il collocamento anticipato a riposo del personale, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente. 9. Il direttore generale (di cui all'art. 7), entro sei mesi dalla nomina da parte della Giunta regionale, sottopone alla Giunta stessa una riorganizzazione complessiva dell'organico dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui all'art. 4. 10. Le disposizioni di cui al Titolo II entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.