Art. 29 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Gli organi di Arsel in carica alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge cessano da tale carica alla  data  della  nomina
degli organi di Alfa. 
  2. Alla data di cui all'art. 1, comma 3, il direttore  generale  di
Arsel provvede alla ricognizione complessiva delle  attivita',  delle
passivita', dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei  servizi
svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello  stato
dei contenziosi dell'ente. 
  3. Il direttore generale di Arsel comunica alla Giunta regionale le
ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2 e, in particolare: 
    a) entro il 28 febbraio  2017  trasmette  l'inventario  dei  beni
mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza
di eventuali vincoli di  destinazione  d'uso  o  di  qualsiasi  altra
natura, le attivita' e le passivita' derivanti  dall'esercizio  delle
funzioni e dei servizi svolti, i rapporti giuridici in  corso  e  gli
altri dati di cui al comma 2; 
    b) entro il 28 febbraio 2017 trasmette il bilancio  di  esercizio
approvato relativo all'anno 2016; 
    c) entro  il  31  gennaio  2017  trasmette  il  budget  economico
triennale relativo ad Alfa, da validarsi ai sensi del comma 5. 
  4. La Giunta regionale avvia le procedure di nomina  del  direttore
generale, del direttore dell'Area diritto allo studio e del  revisore
dei conti di Alfa entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  5. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore
generale di Alfa, entro trenta giorni dalla  nomina  da  parte  della
Giunta regionale, valida, sulla base delle disposizioni  vigenti,  il
budget economico triennale dell'ente  adottato  ai  sensi  della  del
comma 3, lettera c). 
  6. Il personale dipendente da Arsel alla data di  cui  all'art.  1,
comma 3, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  nonche'  con
contratto  a  tempo  determinato  fino  alla  scadenza  prevista,  e'
trasferito ad Alfa e conserva la posizione giuridica e il trattamento
economico, ivi  compresa  l'anzianita'  gia'  maturata  all'atto  del
trasferimento. 
  7.  Alfa  puo'  adottare  procedure  per  la  stabilizzazione   del
personale a tempo determinato, di cui al comma 6,  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio e nel  rispetto  della  normativa  nazionale
vigente. 
  8. In funzione della riorganizzazione di  cui  al  comma  9  e  per
favorire il ricambio generazionale, Alfa puo' attivare  le  procedure
per il  collocamento  anticipato  a  riposo  del  personale,  qualora
ricorrano le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente. 
  9. Il direttore generale (di cui all'art. 7), entro sei mesi  dalla
nomina da parte della Giunta regionale, sottopone alla Giunta  stessa
una riorganizzazione complessiva dell'organico dell'Agenzia,  secondo
le disposizioni di cui all'art. 4. 
  10. Le disposizioni di cui al Titolo II entrano in  vigore  dal  1°
gennaio 2017.