Art. 3 Funzioni 1. Alfa svolge le attivita' conferitele dalla presente legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, formazione, orientamento, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale, nonche' sulla base delle direttive e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti. 2. Alfa svolge, nell'ambito e sulla base di quanto disposto al comma 1, le seguenti attivita' gestionali: a) interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelli svolti direttamente dalla Regione; b) orientamento professionale e specifiche iniziative regionali attinenti alla materia; c) funzioni collegate all'elaborazione delle opportunita' di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni; d) attivita' e interventi connessi al servizio civile regionale di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle politiche giovanili, di cui al Titolo III della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni e integrazioni; e) attivita' istruttoria per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni, debbano svolgere attivita' formative in unita' produttive in Italia, secondo le modalita' definite attraverso le linee guida di cui all'art. 60-bis della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni; f) iniziative in materia di «media education», secondo le modalita' definite attraverso le linee guida di cui all'art. 60-bis della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, iniziative rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale e, in particolare, finalizzate a: 1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network; 2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali; 3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line; g) attivita' in materia di accreditamento delle strutture formative; h) attivita' relative all'accreditamento dei servizi pubblici e privati al lavoro e monitoraggio delle prestazioni erogate anche al fine di valutarne la qualita'; i) funzioni di monitoraggio degli esiti ed analisi dei bisogni formativi; j) attivita' di monitoraggio delle politiche del lavoro; k) attivita' relative al coordinamento dei servizi pubblici e privati di incontro tra domanda e offerta di lavoro e la loro promozione presso le imprese; l) gestione del registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'art. 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita' del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni; m) attivita' operative relative ai servizi di comunicazione istituzionale sui temi dell'istruzione, della formazione e del lavoro; n) gestione dell'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni; o) gestione del sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze previsto dalla legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni; p) gestione del Repertorio regionale delle professioni e delle banche dati ad esso associate, di cui alla legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Alfa, tramite l'Area Diritto allo studio di cui all'art. 4, svolge, secondo le disposizioni programmatorie approvate dalla Regione in attuazione della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti attivita' e funzioni: a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni; b) eroga benefici monetari e servizi in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6)) e successive modificazioni e integrazioni in materia di diritto allo studio universitario; c) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio scolastico, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, istituti scolastici autonomi (ISA), studenti e famiglie; d) gestisce i rapporti con l'Universita' ai fini dell'erogazione delle borse di studio e ai fini della gestione delle banche dati comuni; e) garantisce il supporto tecnico e partecipa alle sedute della Consulta di cui all'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni; f) procede agli accertamenti e ai controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate dagli studenti e all'irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 68/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Alfa esercita inoltre compiti di progettazione e supporto tecnico alla Regione nelle materie di cui alla legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, alla legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Alfa esercita le funzioni di organismo intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, su incarico della Regione e secondo le vigenti disposizioni normative. 6. La Giunta regionale puo' avvalersi di Alfa per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al presente articolo, nonche' per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti concernenti l'istruzione, le politiche formative e il lavoro, anche cofinanziate da fondi provenienti dall'Unione europea. 7. Alfa puo' svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attivita' su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere. 8. La Giunta regionale puo' affidare ad Alfa lo svolgimento di ulteriori attivita', anche non ricomprese nel presente articolo.