Art. 3 
 
                              Funzioni 
 
  1. Alfa svolge le attivita'  conferitele  dalla  presente  legge  e
dalla  Giunta  regionale  in  materia  di   istruzione,   formazione,
orientamento, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti  di
programmazione regionale, nonche' sulla base delle direttive e  delle
linee guida approvate dalla  Giunta  regionale  e  nei  limiti  dalla
stessa previsti. 
  2. Alfa svolge, nell'ambito e sulla  base  di  quanto  disposto  al
comma 1, le seguenti attivita' gestionali: 
  a) interventi in materia di  formazione,  ad  eccezione  di  quelli
svolti direttamente dalla Regione; 
  b) orientamento professionale  e  specifiche  iniziative  regionali
attinenti alla materia; 
  c)  funzioni  collegate  all'elaborazione  delle  opportunita'   di
apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44,
comma 2, della legge regionale n. 18/2009 e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  d) attivita' e interventi connessi al servizio civile regionale  di
cui alla legge  regionale  11  maggio  2006,  n.  11  (Istituzione  e
disciplina del sistema regionale del servizio  civile)  e  successive
modificazioni e integrazioni, nonche' alle  politiche  giovanili,  di
cui al  Titolo  III  della  legge  regionale  9  aprile  2009,  n.  6
(Promozione delle politiche per i minori e i  giovani)  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  e) attivita' istruttoria per il rilascio  del  visto  regionale  di
ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'art.  27,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero)   e
successive modificazioni e integrazioni, debbano  svolgere  attivita'
formative in  unita'  produttive  in  Italia,  secondo  le  modalita'
definite attraverso le linee guida di cui all'art. 60-bis della legge
regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni; 
  f) iniziative in materia di «media education», secondo le modalita'
definite attraverso le linee guida di cui all'art. 60-bis della legge
regionale n.  18/2009  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
iniziative  rivolte  ai  giovani  e  riguardanti  l'educazione   alla
comprensione  e  all'uso  del  mondo  digitale  e,  in   particolare,
finalizzate a: 
  1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della  rete
e dei social network; 
  2) migliorare le competenze di base per il consumo e  la  creazione
di contenuti digitali; 
  3) gestire specifiche iniziative regionali  di  formazione  per  la
sicurezza on-line; 
  g)  attivita'  in  materia  di   accreditamento   delle   strutture
formative; 
  h) attivita' relative all'accreditamento  dei  servizi  pubblici  e
privati al lavoro e monitoraggio delle prestazioni erogate  anche  al
fine di valutarne la qualita'; 
  i) funzioni di monitoraggio degli  esiti  ed  analisi  dei  bisogni
formativi; 
  j) attivita' di monitoraggio delle politiche del lavoro; 
  k) attivita' relative  al  coordinamento  dei  servizi  pubblici  e
privati di incontro tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  e  la  loro
promozione presso le imprese; 
  l)  gestione  del  registro  dei  datori  di   lavoro   socialmente
responsabili di cui all'art. 15 della legge regionale 13 agosto 2007,
n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita' del  lavoro)  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  m)  attivita'  operative  relative  ai  servizi  di   comunicazione
istituzionale  sui  temi  dell'istruzione,  della  formazione  e  del
lavoro; 
  n) gestione dell'Osservatorio sulle politiche educative e formative
regionali e sul mercato del lavoro di cui  all'art.  18  della  legge
regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 
  o) gestione del sistema regionale di validazione  e  certificazione
delle  competenze  previsto  dalla  legge  regionale  n.  18/2009   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  p) gestione del Repertorio  regionale  delle  professioni  e  delle
banche dati ad esso associate, di cui alla legge regionale n. 18/2009
e successive modificazioni e integrazioni. 
  3. Alfa, tramite l'Area Diritto allo  studio  di  cui  all'art.  4,
svolge,  secondo  le  disposizioni  programmatorie  approvate   dalla
Regione in attuazione della legge regionale n. 15/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, le seguenti attivita' e funzioni: 
  a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche  degli
studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai  servizi  e  ai
benefici  di  cui  alla  legge  regionale  n.  15/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  b) eroga benefici monetari e  servizi  in  attuazione  del  decreto
legislativo 29 marzo  2012,  n.  68  (Revisione  della  normativa  di
principio in materia di diritto  allo  studio  e  valorizzazione  dei
collegi universitari legalmente  riconosciuti,  in  attuazione  della
delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo,  e
d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo  i  principi  e  i
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6))  e
successive modificazioni e integrazioni in materia  di  diritto  allo
studio universitario; 
  c) collabora con la  Regione  al  fine  di  gestire  e  organizzare
servizi  collaterali  di  diritto  allo  studio   scolastico,   anche
svolgendo un  ruolo  di  supporto  per  comuni,  istituti  scolastici
autonomi (ISA), studenti e famiglie; 
  d) gestisce i rapporti con l'Universita'  ai  fini  dell'erogazione
delle borse di studio e ai fini  della  gestione  delle  banche  dati
comuni; 
  e) garantisce il supporto tecnico e  partecipa  alle  sedute  della
Consulta di cui all'art. 55-bis della legge regionale  n.  15/2006  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  f) procede agli accertamenti e ai controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni  presentate  dagli  studenti  e  all'irrogazione  delle
sanzioni ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  10  del  decreto
legislativo n. 68/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Alfa  esercita  inoltre  compiti  di  progettazione  e  supporto
tecnico alla Regione nelle materie di cui  alla  legge  regionale  n.
15/2006  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  alla   legge
regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni e alla
legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 
  5. Alfa esercita le funzioni di organismo  intermedio  di  gestione
delle risorse dei fondi  comunitari,  su  incarico  della  Regione  e
secondo le vigenti disposizioni normative. 
  6. La Giunta  regionale  puo'  avvalersi  di  Alfa  per  realizzare
iniziative e progetti nelle materie  di  cui  al  presente  articolo,
nonche'  per  lo  svolgimento  di  istruttorie  e   di   procedimenti
concernenti l'istruzione, le politiche formative e il  lavoro,  anche
cofinanziate da fondi provenienti dall'Unione europea. 
  7. Alfa puo' svolgere, nelle materie di cui al  presente  articolo,
attivita' su richiesta di soggetti pubblici e privati,  con  oneri  a
carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al
costo da sostenere. 
  8. La Giunta regionale puo' affidare  ad  Alfa  lo  svolgimento  di
ulteriori attivita', anche non ricomprese nel presente articolo.