Art. 7 Direttore generale 1. Il direttore generale di Alfa ha la responsabilita' della gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria dell'ente, nonche' la rappresentanza legale dello stesso e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonche' sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale della cui attuazione integrata e coordinata e' direttamente responsabile. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore generale invia alla Giunta regionale un rapporto sull'attivita' di Alfa relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione. 3. Il direttore generale e' nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza di Alfa. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile. 5. Al direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attivita' svolta. 6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.