Art. 8 
 
                         Revisore dei conti 
 
  1. Il revisore dei  conti  esercita  il  controllo  sulla  gestione
contabile  e  finanziaria  di  Alfa,   valutandone   la   conformita'
dell'azione e dei risultati alle norme che  disciplinano  l'attivita'
di Alfa, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai
principi di buon andamento della pubblica amministrazione. 
  2. Il revisore dei conti e' nominato dalla Giunta regionale tra gli
iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al decreto  legislativo
27 gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva n. 84/253/CEE), dura in  carica  tre  anni  e
puo' essere riconfermato una sola volta. 
  3. Al revisore dei conti e' corrisposto un compenso omnicomprensivo
delle spese sostenute per lo svolgimento  dell'attivita'  determinato
dalla Giunta regionale.