Art. 8 Revisore dei conti 1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Alfa, valutandone la conformita' dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attivita' di Alfa, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione. 2. Il revisore dei conti e' nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE), dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato una sola volta. 3. Al revisore dei conti e' corrisposto un compenso omnicomprensivo delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attivita' determinato dalla Giunta regionale.