Art. 9 Direttore dell'Area diritto allo studio 1. L'Area del Diritto allo studio e' retta da un direttore d'Area che esercita le funzioni e le attivita' di cui all'art. 3, comma 3, ed e' responsabile del funzionamento corretto ed efficiente e dello sviluppo qualitativo dell'Area, nel cui ambito assicura la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonche' sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale. Nell'esclusivo ambito dell'Area del Diritto allo studio il Direttore esercita, su procura del Direttore generale, adeguati poteri di rappresentanza. 2. Il direttore d'Area e' nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza dell'Area diritto allo studio. 3. Il rapporto di lavoro del drettore d'Area e' esclusivo e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore d'Area invia alla giunta regionale un rapporto sull'attivita' dell'Area diritto allo studio relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione. 5. Al direttore d'Area si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attivita' svolta, da effettuarsi previa acquisizione di un parere scritto e motivato del direttore generale. 6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a direttore d'Area determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso. 7. In caso di vacanza dell'incarico, le relative funzioni sono svolte dal direttore generale fino alla nomina del nuovo direttore d'Area.