Art. 9 
 
               Direttore dell'Area diritto allo studio 
 
  1. L'Area del Diritto allo studio e' retta da un  direttore  d'Area
che esercita le funzioni e le attivita' di cui all'art. 3,  comma  3,
ed e' responsabile del funzionamento corretto ed efficiente  e  dello
sviluppo  qualitativo  dell'Area,  nel   cui   ambito   assicura   la
realizzazione degli  obiettivi,  dei  programmi  e  dei  progetti  in
attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonche' sulla base
delle indicazioni programmatiche e delle linee di  indirizzo  emanate
dalla Giunta regionale. Nell'esclusivo ambito dell'Area  del  Diritto
allo studio il Direttore esercita, su procura del Direttore generale,
adeguati poteri di rappresentanza. 
  2. Il direttore d'Area e' nominato, a seguito di  avviso  pubblico,
dalla Giunta regionale  tra  soggetti  di  particolare  e  comprovata
qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali
in organismi ed  enti  pubblici  o  privati  o  aziende  pubbliche  o
private, con esperienza almeno quinquennale o che  abbiano  acquisito
una   particolare   specializzazione   professionale,   culturale   o
scientifica,    desumibile    da    formazione    universitaria     o
post-universitaria, in settori attinenti alle materie  di  competenza
dell'Area diritto allo studio. 
  3. Il rapporto di lavoro del drettore d'Area e' esclusivo e a tempo
pieno, regolato da un contratto di  diritto  privato,  stipulato  dal
presidente della Giunta regionale, di durata non superiore  a  cinque
anni e rinnovabile. 
  4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore d'Area  invia  alla
giunta regionale un rapporto sull'attivita'  dell'Area  diritto  allo
studio relativo all'anno  precedente  in  merito  alla  realizzazione
degli obiettivi affidatigli dalla Regione. 
  5. Al direttore d'Area si applicano le disposizioni in  vigore  per
le strutture  organizzative  complesse  della  Regione  relativamente
all'assegnazione   di   obiettivi   annuali   e   alla    valutazione
dell'attivita' svolta,  da  effettuarsi  previa  acquisizione  di  un
parere scritto e motivato del direttore generale. 
  6. Per  i  dipendenti  della  Regione  e  degli  enti  del  settore
regionale  allargato  la  nomina  a  direttore  d'Area  determina  il
collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico
stesso. 
  7. In caso di vacanza  dell'incarico,  le  relative  funzioni  sono
svolte dal direttore generale fino alla nomina  del  nuovo  direttore
d'Area.