Art. 10 
 
       Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 
 
  1. I commi 4, 5 e 7 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e
successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 
  2. Il comma 10 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  22/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia  di
attestazione energetica degli edifici si fa rinvio a quanto  disposto
dall'art. 15, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, del decreto legislativo
n. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.». 
  3. Il comma 11 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  22/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «11. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni
di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo  n.  192/2005  e
successive modificazioni e integrazioni competono alla Regione. 
    L'accertamento delle infrazioni puo'  essere  esercitato  tramite
I.R.E. S.p.a..». 
  4. I commi  11-bis,  11-ter,  11-quater,  11-quinquies,  11-sexies,
11-septies, 11-octies e 11-nonies dell'art. 33 della legge  regionale
n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 
  5. Dopo il comma 15-bis  dell'art.  33  della  legge  regionale  n.
22/2007 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «15-ter. L'irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 16, commi 6,
7 e 8, del decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102  (Attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE), e' delegata ai comuni, alle  province  e  alla  Citta'
metropolitana rispettivamente competenti ai sensi dell'art. 9,  comma
1, lettera b), e dell'art. 8, comma 1, lettera k).».