Art. 10 Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 1. I commi 4, 5 e 7 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 2. Il comma 10 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di attestazione energetica degli edifici si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 15, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.». 3. Il comma 11 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «11. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni competono alla Regione. L'accertamento delle infrazioni puo' essere esercitato tramite I.R.E. S.p.a..». 4. I commi 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies e 11-nonies dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 5. Dopo il comma 15-bis dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «15-ter. L'irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), e' delegata ai comuni, alle province e alla Citta' metropolitana rispettivamente competenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), e dell'art. 8, comma 1, lettera k).».