Art. 11 Abrogazioni 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, cosi' come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: «Norme in materia di energia»): a) le lettere a), b), c), d) g) e h) del comma 1 dell'art. 1; b) l'art. 2; c) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'art. 3; d) gli articoli 4 e 5; e) i commi 1 e 3 dell'art. 6; f) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; g) la lettera a) del comma 1 dell'art. 17, limitatamente alle parole: «che deve essere conforme a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento»; h) la lettera b) del comma 1 dell'art. 17; i) l'art. 21; j) gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I.