Art. 11 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A far data dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate  le  seguenti  disposizioni  del  regolamento  regionale  13
novembre 2012, n. 6 (Regolamento di  attuazione  dell'art.  29  della
legge regionale 29 maggio 2007 n. 22,  cosi'  come  modificata  dalla
legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: «Norme in  materia  di
energia»): 
    a) le lettere a), b), c), d) g) e h) del comma 1 dell'art. 1; 
    b) l'art. 2; 
    c) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'art. 3; 
    d) gli articoli 4 e 5; 
    e) i commi 1 e 3 dell'art. 6; 
    f) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 
    g) la lettera a) del comma 1  dell'art.  17,  limitatamente  alle
parole: «che deve essere conforme a quanto  disposto  dagli  articoli
14, 15 e 16 del presente regolamento»; 
    h) la lettera b) del comma 1 dell'art. 17; 
    i) l'art. 21; 
    j) gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I.