Art. 5 
 
    Inserimento dell'art. 25-bis della legge regionale n. 22/2007 
 
  1. Dopo l'art. 25 della legge regionale  n.  22/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 25-bis (Banche dati regionali). - 1. In attuazione di  quanto
previsto dall'art. 10, comma 4, lettere a)  e  b),  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  74  (Regolamento
recante definizione dei criteri generali  in  materia  di  esercizio,
conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli   impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva  degli  edifici  e
per la preparazione dell'acqua calda per  usi  igienici  sanitari,  a
norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 192), in materia di energia, operano  le  seguenti
banche dati regionali: 
    a) il  catasto  degli  impianti  termici  della  Regione  Liguria
(CAITEL), contenente  le  schede  identificative,  la  documentazione
tecnica, i rapporti di efficienza energetica  e  di  ispezione  degli
impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in
via informatica alla Regione Liguria; 
    b)  il  sistema  informativo  degli  attestati   di   prestazione
energetica  della  Regione  Liguria  (SIAPEL),   quale   banca   dati
contenente gli attestati di prestazione  energetica  riguardanti  gli
edifici e le singole unita' immobiliari, trasmessi in via informatica
alla Regione Liguria dai tecnici abilitati.».