Art. 5 Inserimento dell'art. 25-bis della legge regionale n. 22/2007 1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Banche dati regionali). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), in materia di energia, operano le seguenti banche dati regionali: a) il catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL), contenente le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria; b) il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL), quale banca dati contenente gli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unita' immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria dai tecnici abilitati.».