Art. 7 
 
     Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2007 
 
  1.  L'art.  29  della  legge  regionale  n.  22/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 29 (Regolamento). - 1. Nel rispetto delle disposizioni e  dei
principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente  in
materia, con regolamento regionale adottato ai  sensi  dell'art.  50,
comma 1, dello statuto, sono definiti: 
    a) i piani e le procedure di  controllo  per  la  verifica  degli
attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria; 
    b) la metodologia  e  le  procedure  per  la  trasmissione  degli
attestati di prestazione energetica al SIAPEL; 
    c) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL; 
    d) i criteri per l'iscrizione all'elenco,  di  cui  all'art.  30,
comma  2,  dei  tecnici  abilitati  al  rilascio  dell'attestato   di
prestazione energetica; 
    e) le disposizioni attuative del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 74/2013; 
    f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla  presente
legge, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5,
del  decreto  legislativo  192/2005  e  successive  modificazioni   e
integrazioni.».