Art. 7 Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2007 1. L'art. 29 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Regolamento). - 1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento regionale adottato ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello statuto, sono definiti: a) i piani e le procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria; b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al SIAPEL; c) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL; d) i criteri per l'iscrizione all'elenco, di cui all'art. 30, comma 2, dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica; e) le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013; f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla presente legge, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.».