Art. 2 
 
     Autorizzazioni di spesa per l'anno 2017 Tabelle A, B, C, D 
 
  1. Per il triennio 2017-2019  sono  autorizzate  le  spese  di  cui
all'allegata tabella A,  relative  a  interventi  previsti  da  norme
provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera  b)
del  punto  7  del  principio  contabile  applicato  concernente   la
programmazione di bilancio di cui  all'allegato  n.  4/1  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  2. Sono autorizzate per il triennio  2017-2019  le  riduzioni,  per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio  pluriennale,  di  spese
gia' autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo  gli
importi e per i programmi di cui all'allegata  tabella  B,  ai  sensi
della lettera c)  del  punto  7  del  principio  contabile  applicato
concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n.  4/1
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  3.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione   alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  che  dispongono  spese  a
carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019  e  successivi,  nelle  misure  indicate  nella  allegata
tabella C, ai sensi della  lettera  d)  del  punto  7  del  principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di  cui
all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  4. Le nuove o  maggiori  spese  derivanti  dall'applicazione  delle
leggi collegate alla presente legge sono  determinate,  per  ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure  indicate  nella  allegata
tabella D.