Art. 11 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 13 del 2015 1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni) e' sostituito dal seguente: «4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresi' attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della Rete natura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), le funzioni di predisposizione e approvazione del progetto d'intervento particolareggiato e del piano territoriale del parco, continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.».