Art. 11 
 
             Modifiche all'art. 18 della legge regionale 
                           n. 13 del 2015 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n.
13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e  disposizioni
su Citta' metropolitana di Bologna, Province, comuni e  loro  Unioni)
e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco,
del regolamento della riserva e del programma triennale di  tutela  e
di  valorizzazione  della  riserva,  rispettivamente  previsti  dagli
articoli 32, 46 e 47 della  legge  regionale  n.  6  del  2005,  sono
attribuite alla Regione. Sono altresi'  attribuite  alla  Regione  le
funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di
gestione dei siti della Rete natura di cui  all'art.  3  della  legge
regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione.
Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale  sulla  tutela  e
l'uso del territorio), le funzioni di predisposizione e  approvazione
del progetto d'intervento particolareggiato e del piano  territoriale
del parco, continuano ad essere esercitate  secondo  quanto  previsto
rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del
2005.».