Art. 13 Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, capo I, della legge regionale n. 13 del 2015 1. Nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, per garantire la continuita' amministrativa delle attivita' da realizzarsi dal 1° maggio 2016 e la coerenza con i principi in materia di armonizzazione contabile, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018) si applicano anche agli interventi programmati dalla Regione successivamente a tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).