Art. 13 
 
       Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, 
            capo I, della legge regionale n. 13 del 2015 
 
  1. Nelle more della riforma della disciplina concernente  l'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la  protezione  civile,  ai
fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 5, della legge regionale  n.
13 del  2015,  per  garantire  la  continuita'  amministrativa  delle
attivita' da realizzarsi dal 1° maggio  2016  e  la  coerenza  con  i
principi in materia di armonizzazione contabile, le  disposizioni  di
cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 9 maggio 2016,  n.
7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al  bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna  2016-2018)  si  applicano
anche agli interventi programmati  dalla  Regione  successivamente  a
tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai  sensi  dell'art.
163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture).