Art. 14 
 
Disposizioni  transitorie  per  gli  effetti   della   pianificazione
                  provinciale in materia ambientale 
 
  1.  Nelle  more  del  completamento   del   processo   di   riforma
istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi
in  cui  siano  state  attribuite  alla  Regione   le   funzioni   di
pianificazione nelle materie ambientali, l'amministrazione competente
al rilascio dell'autorizzazione o  degli  altri  titoli  abilitativi,
comunque denominati,  acquisisce  il  parere  della  Regione  che  si
esprime  sulla  conformita'  del  progetto  o  intervento  alla  sola
pianificazione regionale vigente in caso di difformita' dei contenuti
di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale. 
  2. In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi  in
cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione
nelle materie ambientali, la pianificazione non  puo'  contenere  per
gli impianti di recupero dei  rifiuti  non  pericolosi  vincoli  piu'
restrittivi di quelli  previsti  per  gli  impianti  industriali.  Le
pianificazioni vigenti  si  interpretano  conformemente  al  presente
comma.