Art. 14 Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale 1. Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformita' del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformita' dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale. 2. In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non puo' contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli piu' restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma.