Art. 15 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1992 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 20 luglio 1992,  n.
30 (Programma di  intervento  per  la  sicurezza  dei  trasporti)  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Al presidente  dell'Osservatorio  e'  corrisposto  un  rimborso
forfettario mensile delle spese per l'esercizio della carica  pari  a
7.200 euro annui,  oltre  al  rimborso  delle  spese  documentate  di
trasferta fuori dal  territorio  dell'Emilia-Romagna,  nei  limiti  e
secondo le modalita' vigenti per i dirigenti regionali. Al presidente
onorario e' riconosciuto  il  rimborso  delle  spese  documentate  di
trasferta, nei limiti e secondo le modalita' vigenti per i  dirigenti
regionali.  Ai  componenti  dell'Osservatorio  e'   riconosciuto   il
rimborso  delle  spese  documentate  di   trasferta   sostenute   per
l'attivita' svolta per  l'Osservatorio  medesimo,  con  le  modalita'
previste dalla normativa vigente per il personale regionale,  secondo
la categoria o qualifica di appartenenza.». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1992
e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Gli  oneri  di  cui  al  comma  4  sono  a  carico   degli
stanziamenti di bilancio destinati alle spese  di  funzionamento  per
consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.».