Art. 16 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 30 del 1998 1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole: «E' in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete.» sono soppresse.