Art. 16 
 
             Modifiche all'art. 13 della legge regionale 
                           n. 30 del 1998 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n.
30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le
parole: «E' in ogni caso  esclusiva  la  concessione  della  gestione
della rete.» sono soppresse.