Art. 17 
 
             Modifiche all'art. 40 della legge regionale 
                           n. 30 del 1998 
 
  1. L'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 40 (Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative). -  1.
Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese  di  gestione
del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto  delle
norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico  in
modo  permanente.  Il  regolamento  e'  stabilito  dall'impresa,   e'
trasmesso all'Agenzia locale o all'ente affidante,  e  assume  valore
dopo trenta giorni dall'inoltro in assenza di rilievi. 
  2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e  locale
sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a  convalidarlo  e
conservarlo per la durata del percorso  e  a  esibirlo  su  richiesta
degli agenti accertatori. La constatazione della  contraffazione  del
titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro  del  documento  da
parte dell'agente in servizio. 
  3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di  tutti
i titoli di viaggio, in occasione del primo accesso al servizio e  di
ogni cambio mezzo. Fino a tale data,  l'obbligo  di  validazione  per
tutti i titoli di viaggio in occasione di ogni  cambio  mezzo  dovra'
esser disposto dalle autorita' competenti in modo da garantire  entro
il 1° gennaio 2018  l'omogenea  applicazione  sull'intero  territorio
regionale. Tale obbligo e' inserito nei  regolamenti  di  servizio  e
portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente. 
  4. La Giunta  regionale  potra'  determinare  norme  specifiche  di
accesso ai servizi di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  in
presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione. 
  5. La violazione degli obblighi indicati al comma 2, per gli utenti
sprovvisti di valido titolo di viaggio o in  possesso  di  titolo  di
viaggio adeguato mai obliterato, comporta: 
    a) il pagamento  dell'importo  relativo  alla  tariffa  di  corsa
semplice con sovrapprezzo per emissione  a  bordo  dall'origine  alla
destinazione del viaggio; 
    b) la sanzione amministrativa nella misura minima di cinquanta  e
massima di duecento volte la tariffa  ordinaria  in  vigore  relativa
alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione  e'  arrotondato
ai 0,50 euro superiori; la sanzione nella  misura  minima  e'  pagata
immediatamente nelle  mani  dell'agente  accertatore  all'atto  della
contestazione  ovvero  entro  i  successivi  cinque  giorni  naturali
consecutivi,  fatta  eccezione  dei   soli   giorni   festivi   dalla
contestazione; decorso il citato  termine  di  cinque  giorni,  resta
fermo il pagamento della sanzione in misura ridotta e della  sanzione
massima ai  sensi  della  legge  regionale  28  aprile  1984,  n.  21
(Disciplina  dell'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di
competenza regionale); 
    c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del  titolo
abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di  titolo  di  viaggio
contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla  lettera  b)  e
fatta salva l'azione penale. 
  6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni  cambio  mezzo
dall'1 gennaio 2018, fatta salva l'eventuale disposizione  anticipata
di  tale   obbligo,   comporta   il   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa: 
    a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno  dalla  data
di notifica della violazione; la sanzione  amministrativa  minima  e'
dimezzata, se pagata  nelle  mani  dell'agente  accertatore  all'atto
della contestazione e per i soli minorenni, da parte del  genitore  o
di chi esercita la potesta' genitoriale  entro  tre  giorni  naturali
consecutivi,  fatta  eccezione  dei  soli   giorni   festivi,   dalla
contestazione; 
    b) in misura ridotta di 12  euro  entro  il  sessantesimo  giorno
dalla data della notifica della violazione; 
    c) nella misura massima di 36 euro dopo  il  sessantesimo  giorno
dalla data della notifica della violazione. 
  7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale  non  sia  in
grado di esibirlo all'agente accertatore si applicano le sanzioni  di
cui al comma 5. Si applica la sanzione pecuniaria  fissa  di  importo
pari a 6 euro nel caso  in  cui  lo  stesso  utente  o,  in  caso  di
minorenni  il  genitore  o  chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,
presenti  il  documento  di  viaggio  entro  cinque  giorni  naturali
consecutivi dalla contestazione,  fatta  eccezione  dei  soli  giorni
festivi,   purche'   il   documento   non    risulti    regolarizzato
successivamente all'accertamento della violazione. 
  8. L'assolvimento delle sanzioni deve essere effettuato  oltre  che
nelle mani dell'agente accertatore, qualora previsto, con sistemi  di
pagamento, di facile accesso per i cittadini, indicati  dal  soggetto
responsabile  dell'emissione  dei  titoli  di  viaggio,  a  mezzo  di
versamento in conto corrente postale o presso la  sede  del  soggetto
responsabile.  Gli  stessi  soggetti  responsabili  rendono  nota  al
pubblico la comminatoria della sanzione e le modalita'  dei  connessi
pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili  agli
utenti a terra e a bordo dei veicoli. 
  9. L'accertamento e la  contestazione  immediata  delle  violazioni
sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 19  della
legge  regionale  n.  21  del  1984,  e  sono  svolti  dagli   agenti
accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione  dei
titoli  di  viaggio.  Gli  autisti,  se  previsto   dai   regolamenti
aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti  accertatori.
Resta ferma  la  competenza  degli  ufficiali  e  agenti  di  polizia
giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale). 
  10. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i  controlli
previsti dall'art. 13 della legge n. 689 del  1981,  compresi  quelli
necessari per l'identificazione del trasgressore,  nonche'  tutte  le
altre attivita' istruttorie previste dal capo I,  sezione  II,  della
legge n. 689 del 1981 e dalla legge regionale n. 21 del 1984. 
  11. Qualora  non  sia  stato  effettuato  il  pagamento  in  misura
ridotta, come prevede l'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1984,
l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella  piu'
vicina sede di esercizio, rapporto completo di  processo  verbale  di
accertamento al soggetto responsabile dell'emissione  dei  titoli  di
viaggio per i conseguenti adempimenti di legge. 
  12.  L'ordinanza-ingiunzione  di  cui  all'art.  15   della   legge
regionale  n.  21  del  1984  e'  emessa  dal  soggetto  responsabile
dell'emissione dei titoli di viaggio. 
  13. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare  le  altre
violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753  (Nuove  norme  in
materia di polizia,  sicurezza  e  regolarita'  dell'esercizio  delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto) e per le quali sia prevista
l'irrogazione di una sanzione amministrativa. 
  14. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente
della Repubblica n.  753  del  1980  che  abbiano  determinato  danno
materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle  imprese,  si
applica la sanzione accessoria da un minimo di 103 euro, a un massimo
di 309 euro, oltre al risarcimento del danno derivante. 
  15. I proventi delle sanzioni, nonche' i rimborsi  del  prezzo  del
servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale
contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione
dei titoli di viaggio e registrati in apposita  separata  voce  della
contabilita'.».