Art. 19 
 
      Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 5  della  legge  regionale  25  giugno
1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree  pubbliche
in attuazione del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  114)  e'
aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Nel caso in cui revochi un'autorizzazione di cui all'art. 2
per motivi di pubblica utilita', oppure non riassegni, alla  scadenza
del periodo di concessione,  il  posteggio  cui  essa  afferisce,  il
comune rilascia al titolare  un'autorizzazione  di  cui  all'art.  3,
sulla quale sono trasferite le presenze maturate  con  la  precedente
autorizzazione di cui all'art. 2.». 
  2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 12  del
1999 e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter. Qualora, alla  scadenza  del  periodo  di  concessione,  il
comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la
riassegnazione dei posteggi tiene  conto  delle  graduatorie  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera g).».