Art. 2 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2001 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) e' inserita la seguente lettera: «d-bis) la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilita' e fruibilita' degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2001, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera d bis), la Giunta determina le priorita' di intervento e stabilisce i criteri e le modalita' per l'individuazione delle iniziative di promozione per la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica. A tal fine la Regione puo' stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus), operanti nel settore.».