Art. 2 
 
      Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2001 
 
  1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale
8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina  generale  dell'intervento  pubblico
nel settore abitativo) e' inserita la seguente lettera: 
  «d-bis) la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi  di
ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilita' e fruibilita'
degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la
qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della  legge  regionale  n.  24  del
2001, e' aggiunto il seguente comma: 
  «5-bis. Per le finalita' di cui al comma  2,  lettera  d  bis),  la
Giunta determina le priorita' di intervento e stabilisce i criteri  e
le modalita' per l'individuazione delle iniziative di promozione  per
la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica.  A
tal fine la Regione puo' stipulare accordi  e  convenzioni  con  enti
pubblici,  associazioni  di  promozione  sociale,  organizzazioni  di
volontariato e  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
(Onlus), operanti nel settore.».