Art. 20 Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita') e' abrogato. 2. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 e' abrogato. 3. Il comma 3-quater dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: «3-quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonche' degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che puo' essere conteggiata a parte purche' tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.». 4. Il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: «4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.».