Art. 20 
 
             Modifiche all'art. 33 della legge regionale 
                           n. 16 del 2004 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 28 luglio 2004, n.
16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita')  e'
abrogato. 
  2. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004  e'
abrogato. 
  3. Il comma 3-quater dell'art. 33 della legge regionale n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
  «3-quater.  I   prezzi   esposti   sono   comprensivi   del   costo
dell'alloggio, nonche' degli oneri e  delle  imposte,  ad  esclusione
dell'eventuale imposta di soggiorno che  puo'  essere  conteggiata  a
parte purche' tale esclusione sia indicata nella  tabella  prezzi  di
cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.». 
  4. Il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La Regione predispone  i  modelli  o  identifica  gli  elementi
essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.».