Art. 22 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 2013,
n. 5 (Norme per  il  contrasto,  la  prevenzione,  la  riduzione  del
rischio della dipendenza  dal  gioco  d'azzardo  patologico,  nonche'
delle problematiche e  delle  patologie  correlate)  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «8-bis. E' vietato ai minori l'utilizzo di  apparecchi  e  congegni
per  il  gioco   lecito,   in   particolare   quelli   meccanici   ed
elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri
strumenti  elettronici  di  pagamento  e  che   possono   distribuire
tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  la  conclusione  della
partita (ticket redemption).».