Art. 22 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 1. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonche' delle problematiche e delle patologie correlate) e' aggiunto il seguente: «8-bis. E' vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito, in particolare quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).».