Art. 24 Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015 1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015 e' sostituito dal seguente: «1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Citta' metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a: a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale; b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49); c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attivita' dell'Osservatorio regionale del commercio.». 2. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono abrogate. 3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015 e' abrogata.