Art. 24 
 
             Modifiche all'art. 47 della legge regionale 
                           n. 13 del 2015 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. In materia di commercio, le  Province  esercitano  le  funzioni
relative alle scelte di pianificazione inerenti le  grandi  strutture
di vendita di rilievo sovracomunale.  In  materia  di  commercio,  la
Citta' metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a: 
    a) scelte di  pianificazione  inerenti  le  grandi  strutture  di
vendita di rilievo sovracomunale; 
    b) definizione di proposte ai fini  del  programma  regionale  di
intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di
cui alla legge regionale 10 dicembre  1997,  n.  41  (Interventi  nel
settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle
imprese minori della rete  distributiva.  Abrogazione  della  L.R.  7
dicembre 1994, n. 49); 
    c)  collaborazione  con  la  Regione   ai   fini   dell'attivita'
dell'Osservatorio regionale del commercio.». 
  2. Le lettere b)  e  c)  del  comma  2  dell'art.  47  della  legge
regionale n. 13 del 2015 sono abrogate. 
  3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale  n.
13 del 2015 e' abrogata.