Art. 25 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 1. Dopo il comma 13 dell'art. 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), e' aggiunto il seguente: «13-bis. Una Provincia contermine alla Citta' metropolitana di Bologna puo' delegare alla Citta' metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti.». 2. Dopo il comma 13-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 e' aggiunto il seguente: «13-ter. La delega e' comunicata alla Regione Emilia-Romagna. Sono comunicate, altresi', le modifiche e il recesso, il quale diventa efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo.». 3. Dopo il comma 13-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 e' aggiunto il seguente: «13-quater. La convenzione di cui al comma 13-bis disciplina le modalita' di raccordo fra gli organi istituzionali della Citta' metropolitana e della Provincia, e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attivita' di promo-commercializzazione individuate nella convenzione.».