Art. 25 
 
      Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 
 
  1. Dopo il comma 13 dell'art. 12 della  legge  regionale  25  marzo
2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e
politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione
turistica. Abrogazione della legge  regionale  4  marzo  1998,  n.  7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione  e
la commercializzazione turistica)), e' aggiunto il seguente: 
  «13-bis. Una Provincia  contermine  alla  Citta'  metropolitana  di
Bologna puo' delegare alla Citta' metropolitana funzioni di cui  alla
presente  legge,  sulla  base  di  un'apposita  convenzione  che   le
individua e ne regola i relativi rapporti.». 
  2. Dopo il comma 13-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del
2016 e' aggiunto il seguente: 
  «13-ter. La delega e' comunicata alla Regione Emilia-Romagna.  Sono
comunicate, altresi', le modifiche e il  recesso,  il  quale  diventa
efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo.». 
  3. Dopo il comma 13-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del
2016 e' aggiunto il seguente: 
  «13-quater. La convenzione di cui al  comma  13-bis  disciplina  le
modalita' di raccordo  fra  gli  organi  istituzionali  della  Citta'
metropolitana e della Provincia, e le forme di  concertazione  con  i
soggetti privati sulle linee  strategiche  e  programmatiche  per  lo
sviluppo delle  attivita'  di  promo-commercializzazione  individuate
nella convenzione.».