Art. 27 
Proroga  del  programma  regionale  per   la   ricerca   industriale,
  l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015
  e del programma triennale per le attivita' produttive 2012-2015 
  1. Il programma triennale per le attivita' produttive 2012-2015, in
attuazione degli articoli 54 e 55 della  legge  regionale  21  aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)  e  il  programma
regionale  per   la   ricerca   industriale,   l'innovazione   e   il
trasferimento tecnologico  per  gli  anni  2012-2015,  in  attuazione
dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 2002,  n.  7  (Promozione
del  sistema  regionale  delle  attivita'  di  ricerca   industriale,
innovazione e trasferimento  tecnologico),  sono  prorogati  fino  ad
approvazione dei nuovi programmi da parte dell'Assemblea legislativa. 
  2. I procedimenti avviati sulla base dei programmi, di cui al comma
1, sono svolti e conclusi con le  modalita'  previste  nei  programmi
stessi.