Art. 28 
 
      Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 2016 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  25  novembre  2016,  n.  20
(Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alle societa' fieristiche regionali)) e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'art. 1,
per l'importo  di  euro  5.000.000,00,  la  Regione  fa  fronte,  per
l'esercizio  2016,  mediante  l'istituzione  nella  parte  spesa  del
bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito della Missione 14
- Sviluppo economico e competitivita', Programma 2 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori, la cui copertura e' assicurata
dai fondi a tale scopo specifico accantonati  nell'ambito  del  fondo
speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma
3 - Altri fondi, del bilancio  di  previsione  2016-2018.  La  Giunta
regionale  e'  autorizzata  a  provvedere,  con  proprio  atto,  alle
relative variazioni di bilancio.».