Art. 3 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2004 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge  per
la montagna) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Programma annuale operativo (PAO).  -  1.  Contestualmente
all'approvazione del proprio bilancio  annuale,  l'Unione  di  comuni
montani approva  un  programma  annuale  operativo  (PAO),  il  quale
individua le opere e gli interventi, cui si intende  dare  attuazione
nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di
finanziamento. 
  2. Il PAO approvato e'  trasmesso  alla  Regione,  la  quale  entro
quindici giorni segnala eventuali incoerenze con  le  previsioni  del
programma regionale  per  la  montagna  vigente.  Qualora  non  siano
pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutivita' il  sedicesimo
giorno dalla trasmissione. 
  3. In caso di segnalazioni, l'Unione di comuni montani  modifica  e
riapprova il PAO e lo trasmette nuovamente alla Regione. 
  4. Sulla  base  del  PAO  esecutivo  e  dei  criteri  definiti  dal
programma regionale per  la  montagna,  di  cui  all'art.  3-bis,  la
Regione trasferisce all'Unione di comuni montani la relativa quota di
riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 8.».