Art. 30 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 13 del 2012 1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilita' civile negli enti del Servizio sanitario regionale) e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di garantire le finalita' di cui all'art. 1, in alternativa alla copertura assicurativa per il rischio derivante da responsabilita' civile verso terzi, la Giunta regionale, previa richiesta del soggetto interessato, puo' ammettere alla gestione diretta dei sinistri in sanita' nuovi e ulteriori enti parti integranti del Servizio sanitario regionale.». 2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 2012 e' sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'art. 32 della legge regionale n. 50 del 1994 e' abrogato.».