Art. 30 
 
      Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 13 del 2012 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della  legge  regionale  7  novembre
2012,  n.  13  (Norme  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  da
responsabilita' civile negli enti del Servizio  sanitario  regionale)
e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al fine di garantire le finalita' di  cui  all'art.  1,  in
alternativa alla copertura assicurativa per il rischio  derivante  da
responsabilita' civile  verso  terzi,  la  Giunta  regionale,  previa
richiesta del soggetto  interessato,  puo'  ammettere  alla  gestione
diretta  dei  sinistri  in  sanita'  nuovi  e  ulteriori  enti  parti
integranti del Servizio sanitario regionale.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del  2012  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  l'art.  32  della  legge
regionale n. 50 del 1994 e' abrogato.».