Art. 31 
 
                 Monitoraggio della Giunta regionale 
 
  1. Al fine di ottimizzare e  monitorare  l'utilizzo  delle  risorse
erogate con il Fondo regionale per la non  autosufficienza  istituito
con l'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004,  n.  27  (Legge
finanziaria regionale adottata  a  norma  dell'art.  40  della  legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza  con  l'approvazione
del  bilancio  di  previsione  della   Regione   Emilia-Romagna   per
l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio  pluriennale  2005-2007),
la Giunta regionale informa annualmente  la  commissione  assembleare
competente sulle  eventuali  osservazioni  pervenute  all'Ufficio  di
Distretto dalle organizzazioni sindacali territoriali,  dai  soggetti
del terzo settore e dai cittadini ed utenti dei servizi.