Art. 31 Monitoraggio della Giunta regionale 1. Al fine di ottimizzare e monitorare l'utilizzo delle risorse erogate con il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito con l'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), la Giunta regionale informa annualmente la commissione assembleare competente sulle eventuali osservazioni pervenute all'Ufficio di Distretto dalle organizzazioni sindacali territoriali, dai soggetti del terzo settore e dai cittadini ed utenti dei servizi.