Art. 32 
 
      Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2
(Norme  regionali  in  materia  di  organizzazione   degli   esercizi
farmaceutici  e  di  prenotazioni   di   prestazioni   specialistiche
ambulatoriali) e' sostituito dal seguente: 
  «5. Nelle farmacie urbane  il  servizio  farmaceutico  prestato  in
turno e' effettuato a battenti aperti, ancorche'  con  modalita'  che
escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta
salva la possibilita' del Comune di stabilire che il  turno  notturno
sia effettuato a battenti chiusi, purche' sia assicurata la  presenza
di un farmacista all'interno dei locali della farmacia  o  in  locali
ubicati nello stesso stabile, o  secondo  le  modalita'  previste  al
comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico  prestato  in
turno puo' essere effettuato anche a  battenti  chiusi,  purche'  sia
assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali  della
farmacia  o  in  locali  ubicati  nello  stesso  stabile  o,   previa
autorizzazione del Comune, secondo le  modalita'  previste  al  comma
6.». 
  2. Il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del  2016  e'
sostituto dal seguente: 
  «6. Nei casi  previsti  al  comma  5,  il  comune  ha  facolta'  di
stabilire  che  il  turno  possa  essere  effettuato   per   chiamata
telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della
farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci  entro
un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.». 
  3. Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del  2016  e'
sostituto dal seguente: 
  «7. Il farmacista che svolge il  turno  a  battenti  chiusi  oppure
secondo le modalita' previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i
medicinali richiesti, nonche' dispositivi medici,  latte  e  alimenti
per  la  prima  infanzia,  prodotti  destinati  ad   un'alimentazione
particolare. La corresponsione  del  diritto  addizionale  spetta  al
farmacista secondo  quanto  disposto  dall'art.  8  del  decreto  del
Ministro della Sanita' del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa
nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).».