Art. 32 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) e' sostituito dal seguente: «5. Nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno e' effettuato a battenti aperti, ancorche' con modalita' che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta salva la possibilita' del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purche' sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o secondo le modalita' previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno puo' essere effettuato anche a battenti chiusi, purche' sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalita' previste al comma 6.». 2. Il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 e' sostituto dal seguente: «6. Nei casi previsti al comma 5, il comune ha facolta' di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.». 3. Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 e' sostituto dal seguente: «7. Il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure secondo le modalita' previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonche' dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Ministro della Sanita' del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).».