Art. 33 Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 2 del 2016 1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 2 del 2016, e' cosi' sostituito: «2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalita' per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate con la legge di bilancio. All'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresi' la relativa istruttoria.».