Art. 33 
 
      Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 2 del 2016 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 2 del 2016,  e'
cosi' sostituito: 
  «2. La  Giunta  regionale  individua,  acquisito  il  parere  della
Commissione assembleare competente, i  criteri  e  le  modalita'  per
sostenere le farmacie rurali con  contributi  il  cui  importo  viene
stabilito nell'ambito delle  disponibilita'  annualmente  autorizzate
con la legge di bilancio. All'erogazione dei contributi  si  provvede
attraverso  le  Aziende  Usl  che   curano   altresi'   la   relativa
istruttoria.».