Art. 35 Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale 1. Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni esercitate dalle Province e dalla Citta' metropolitana ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) sono esercitate dalla Regione. 2. Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.