Art. 35 
 
               Nuove funzioni della Regione in materia 
                        di benessere animale 
 
  1.  Dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  le   funzioni
esercitate dalle Province e dalla Citta' metropolitana ai sensi della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina) e della legge  regionale
17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del  benessere  animale)  sono
esercitate dalla Regione. 
  2. Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi
regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.