Art. 37 Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la Regione da' applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come introdotti o modificati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 126 del 2016, in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi. 2. La Regione da' attuazione a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 in materia di informazione dei cittadini e delle imprese.