Art. 37 
Norme  in  materia  di  presentazione  di  istanze,  segnalazioni   o
  comunicazioni, di  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
  (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi 
  1. In  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  4  del  decreto
legislativo 30 giugno  2016,  n.  126  (Attuazione  della  delega  in
materia di segnalazione certificata di  inizio  attivita'  (SCIA),  a
norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la Regione  da'
applicazione alle disposizioni di cui  agli  articoli  18-bis,  19  e
19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi), come introdotti o modificati dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 126 del 2016, in materia di presentazione di  istanze,
segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata  di  inizio
attivita' (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi. 
  2. La Regione da' attuazione a  quanto  disposto  dall'art.  2  del
decreto legislativo n. 126 del 2016 in materia  di  informazione  dei
cittadini e delle imprese.