Art. 38 Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994 1. La lettera d), del comma 6 quinquies, dell'art. 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e' sostituita dalla seguente: «d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attivita' oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative.».