Art. 38 
 
      Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. La lettera d), del comma 6 quinquies, dell'art. 26  della  legge
regionale 15 febbraio 1994, n.  8  (Disposizioni  per  la  protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)  e'
sostituita dalla seguente: 
  «d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese  ammesse
a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali
connesse alle attivita' oggetto di  convenzione,  devono  figurare  i
costi relativi alle coperture assicurative.».