Art. 5 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19 del 2008 1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), e' inserito il seguente: «1-bis. La Regione, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, puo' concedere contributi ai comuni e alle Unioni di comuni per la valutazione della pericolosita' locale e la realizzazione della microzonazione sismica. La Giunta regionale individua i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi.».