Art. 5 
 
      Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19 del 2008 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della  legge  regionale  30  ottobre
2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), e' inserito
il seguente: 
  «1-bis. La Regione, nei limiti delle  autorizzazioni  previste  nel
bilancio regionale, puo' concedere contributi ai comuni e alle Unioni
di  comuni  per  la  valutazione  della  pericolosita'  locale  e  la
realizzazione  della  microzonazione  sismica.  La  Giunta  regionale
individua  i  criteri  e  le  modalita'  per   la   concessione   dei
contributi.».