Art. 6 
 
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 19 del 2008 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del  2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni del presente titolo  si  applicano  a  tutti  i
lavori  di  nuova  costruzione  e  agli  interventi  sul   patrimonio
esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni
private e ad opere pubbliche o  di  pubblica  utilita'  di  interesse
regionale,  metropolitano,  d'area  vasta  e  comunale,  comprese  le
varianti  sostanziali  ai  progetti  presentati.   Resta   salva   la
competenza delle amministrazioni di cui all'art. 117, comma  secondo,
lettera g), della Costituzione per le attivita'  di  vigilanza  e  il
controllo  di  sicurezza  sismica  delle  opere  pubbliche,  la   cui
programmazione,  progettazione,  esecuzione  e  manutenzione  e'   di
competenza dello Stato.».