Art. 6 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 19 del 2008 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 2008 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilita' di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attivita' di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione e' di competenza dello Stato.».