Art. 7 
 
             Modifiche all'art. 11 della legge regionale 
                           n. 19 del 2008 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. L'autorizzazione  sismica  ha  validita'  per  cinque  anni,  a
decorrere dalla data di comunicazione al  richiedente  del  rilascio.
Anteriormente alla scadenza, la  validita'  dell'autorizzazione  puo'
essere  prorogata  con   comunicazione   motivata   dell'interessato,
corredata dalla dichiarazione del professionista  abilitato  con  cui
assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono  entrate  in  vigore
contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche
per le costruzioni. Nella comunicazione e' indicata la nuova scadenza
che non puo' essere superiore a cinque anni.». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge  regionale  n.  19  del
2008 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di
contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove  norme
tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano gia' iniziati e
vengano completati entro il termine di validita'  dell'autorizzazione
ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.».