Art. 7 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2008 1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2008 e' sostituito dal seguente: «5. L'autorizzazione sismica ha validita' per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validita' dell'autorizzazione puo' essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione e' indicata la nuova scadenza che non puo' essere superiore a cinque anni.». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2008 e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di validita' dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.».